Il trasporto di rifiuti è un’attività per la quale è necessario essere in possesso di idonea autorizzazione; la mancanza di detta autorizzazione comporta ammende e sanzioni penali
Il trasporto di rifiuti è disciplinato da normativa specifica contenuta nel decreto legislativo 152 del 2006 (anche detto Codice dell’ambiente o Testo Unico Ambientale).
Esistono due tipologie di trasporto, a seconda di chi produce il rifiuto e di chi lo trasporta. A tal riguardo si distinguono il trasporto per conto proprio e il trasporto per conto terzi.
Le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti devono essere in possesso di un’autorizzazione idonea. Si precisa che non è sufficiente l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, infatti i soggetti che effettuano il trasporto devono essere obbligatoriamente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’iscrizione all’albo è articolata in categorie a seconda dell’attività svolta.
Categorie
Esistono diverse categorie a cui è necessario iscriversi per effettuare il trasporto. Vediamo le principali.
- Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
- Categoria 2bis – Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi in quantità non superiore a 30 kg o 30 litri al giorno, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.
- Categoria 3bis – Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, trasportatore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori […].
- Categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
- Categoria 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
- Categoria 6 – Imprese che effettuano l’esercizio esclusivo di trasporto transfrontaliero di rifiuti ex art. 194, comma 3, decreto legislativo 152/2006.
- Categoria 8 – Intermediazione commercio di rifiuti senza la detenzione dei rifiuti stessi.
- Categoria 9 – Bonifica di siti.
- Categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto.
Clicca qui per scoprire nel dettaglio tutte le categorie e le sottocategorie previste dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Le categorie 1,4 e 5 sono suddivise in sei classi. Le sei classi della categoria 1 dipendono dalla popolazione servita nel suo complesso. Le sei classi inerenti alle categorie 4 e 5 invece dipendono dalle tonnellate di rifiuti gestite nell’arco dell’anno.
A seconda della categoria e della classe alla quale un’impresa di trasporto rifiuti si iscrive, è necessario che siano rispettati requisiti specifici, come ad esempio il numero degli addetti o la disponibilità dei mezzi.
Un altro elemento fondamentale di cui tenere conto è che al momento dell’iscrizione è sempre necessario indicare i codici CER dei rifiuti che si vuole trasportare.
Infine è bene ricordare che per iscrivere un veicolo a una delle precedenti categorie bisogna effettuare una perizia sul mezzo al fine di dimostrarne l’idoneità al trasporto.
Autorizzazione trasporto rifiuti
A seconda della categoria, della classe e dei codici CER indicati, un determinato soggetto sarà autorizzato a trasportare determinate rifiuti. Se ne deduce che non tutti gli iscritti alla medesima categoria possono trasportare i medesimi rifiuti. È quindi necessario verificare l’autorizzazione in capo al trasportatore. Ma chi è il responsabile di tale verifica?
Verificare che un soggetto trasportatore sia autorizzato al trasporto di un determinato e specifico rifiuto è responsabilità sia del produttore del rifiuto stesso, sia del trasportatore. Quest’ultimo infatti non può assolutamente prendere in carico rifiuti per i quali non sia autorizzato al trasporto.
Si ricorda infine che, oltre all’autorizzazione, affinché il trasporto avvenga in maniera corretta è necessario che il rifiuto sia accompagnato da un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Su detto formulario sono indicati i dati di tutti coloro i quali sono coinvolti nella gestione del rifiuto trasportato e le caratteristiche del rifiuto.
Sanzioni
Una mancata iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali comporta la configurazione del reato di “gestione di rifiuti non autorizzata” disciplinato dal d. lgs. 152/2006. L’articolo 256, comma 1 prevede le seguenti sanzioni:
- in caso di rifiuti non pericolosi previsto l’arresto da 3 mesi a un anno, oppure un’ammenda da 2.600 a 26.000€;
- in caso di rifiuti pericolosi previsto l’arresto da 6 mesi a due anni e un’ammenda da 2.600 a 26.000€.
Quando si parla di trasporto di rifiuti è sempre opportuno verificare che il trasportatore sia iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e possegga l’autorizzazione valida per i rifiuti oggetto del trasporto. L’affiancamento di un professionista del settore può facilitare dette operazioni ed evitare spiacevoli inconvenienti.
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Articolo redatto da Paolo Alpa