Responsabilità e corresponsabilità nella gestione dei rifiuti

Il principio di corresponsabilità per la gestione dei rifiuti prevede che un soggetto della filiera del rifiuto possa essere considerato corresponsabile per il fatto illecito di altro soggetto

Nell’ambito della gestione dei rifiuti vige il cosiddetto principio della corresponsabilità, secondo il quale tutti i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto sono responsabili, non solo del proprio operato, ma anche delle attività altrui. Emerge quindi una sorta di responsabilità solidale di produttore/detentore, trasportatore, intermediario e destinatario.

Naturalmente un soggetto non è direttamente responsabile dei fatti illeciti di un altro componente della filiera, ma è tenuto a verificare le autorizzazioni altrui secondo il principio della comune diligenza. Per capire meglio il concetto di corresponsabilità vediamo due sentenze inerenti alla questione.

Cosa dice la giurisprudenza

Riguardo al principio della corresponsabilità nella gestione dei rifiuti, la giurisprudenza si è più volte espressa a riguardo, riconoscendo l’esistenza di una responsabilità condivisa di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto (produttore o detentore, trasportatore, destinatario e intermediario). Una pronuncia a cui fare riferimento è quella della Cassazione Penale, sez. III, 10 aprile 2012, n.13363, nella quale si legge: “Emerge, infatti, dall’esame degli artt. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006, che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

Dalla sentenza emerge la responsabilità dei vari soggetti nel verificare la regolarità dei formulari dell’identificazione rifiuti, e nello specifico anche per la verifica delle autorizzazioni in capo agli altri operatori della filiera.

Un’altra pronuncia degna di nota è quella della Cassazione Penale, sez. III, 14 febbraio 2020, n.5912 nella quale si legge: “Ed invero, sia nella giurisprudenza penale che in quella amministrativa, è consolidato il cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188, d.lg. n. 152/2006 (…)

Nel caso di specie la Cassazione si è espressa sulla responsabilità di una società (titolare di autorizzazione alla gestione di rifiuti), per aver ritirato rifiuti da una società non regolarmente iscritta all’albo dei gestori ambientali.

Dalla pronuncia emerge un’estensione della responsabilità a chi, pur possedendo regolare autorizzazione, riceve i rifiuti da un trasportatore abusivo. Nel caso affrontato emerge la violazione dell’obbligo di controllare l’autorizzazione del trasportatore. La corresponsabilità è supportata dal fatto che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto rivestono una posizione di garanzia riguardo al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

 

Come abbiamo visto l’intera filiera di gestione dei rifiuti è soggetta a regole rigide. Spesso le responsabilità emergono, non solo per il proprio operato, ma anche per fatti illeciti altrui. Per questo è necessario operare con attenzione e agire secondo canoni di professionalità e diligenza.

A tal proposito è sempre consigliabile affidarsi a professionisti del settore, onde evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni.  

 

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Articolo redatto da Paolo Alpa

 
Sentenze citate: Cassazione penale, sez. III, 10 aprile 2012, n.13363; Cassazione Penale, sez. III, 14 febbraio 2020, n.5912