In questo articolo troverai alcune novità importanti sul RENTRI che devi assolutamente conoscere
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti) è uno strumento cruciale per garantire una gestione trasparente ed efficiente dei rifiuti a livello aziendale. Questo sistema centralizzato permetterà di monitorare in modo digitale la produzione, il trasporto e la gestione dei rifiuti, assicurando conformità alle normative ambientali italiane ed europee. In questo articolo analizzeremo le principali novità sul RENTRI.
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Struttura del RENTRI: anagrafica e tracciabilità
Il RENTRI è strutturato in due sezioni principali, ognuna delle quali svolge una funzione chiave per la tracciabilità dei rifiuti:
- Sezione Anagrafica: Contiene le informazioni relative alle aziende iscritte, comprese le autorizzazioni specifiche rilasciate dagli enti competenti. Questi dati sono fondamentali per verificare che l’impresa operi in conformità alle norme vigenti.
- Sezione Tracciabilità: Include i dati ambientali relativi agli obblighi stabiliti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, che riguardano il registro di carico e scarico (C/S) e i formulari per il trasporto dei rifiuti. In alcuni casi, vengono anche monitorati i percorsi dei mezzi di trasporto impiegati.
Tempistiche per l’Iscrizione al RENTRI
Le aziende sono obbligate a iscriversi al RENTRI in base alla loro tipologia e dimensione, con scadenze specifiche stabilite in più fasi:
- Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: Aziende che gestiscono impianti, trasportatori di rifiuti, intermediari e commercianti senza detenzione, insieme ai produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.
- Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50.
- Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: Il resto delle aziende che producono rifiuti pericolosi, fino a 10 dipendenti.
Adeguamento al nuovo layout
A partire dal 4 novembre 2024 sarà disponibile il nuovo layout dei registri di carico e scarico. Per le aziende appartenenti al secondo e terzo scaglione che continueranno a utilizzare il cartaceo sarà possibile stampare i registri cartacei con il nuovo layout presso la Camera di Commercio di riferimento.
Attenzione! Il nuovo layout deve essere adottato obbligatoriamente e indistintamente da tutte le aziende a partire dal 13 febbraio 2025, sia che esse abbiano già effettuato l’iscrizione al RENTRI, sia che appartengano al secondo e terzo scaglione e quindi continuino a utilizzare i registri cartacei.
Tuttavia, per le aziende del secondo scaglione è raccomandata l’adesione anticipata su base volontaria al sistema elettronico con iscrizione al RENTRI, in quanto dal 15 giugno 2025 dovranno comunque passare al formato digitale.
Il motivo di questa raccomandazione? Passare al digitale da subito semplifica le operazioni aziendali e riduce il rischio di dover effettuare un doppio cambiamento in pochi mesi.
Calcolo del numero di dipendenti per l’iscrizione
Il numero di dipendenti di un’azienda, determinante per stabilire le scadenze di iscrizione al RENTRI, viene calcolato in base ai dipendenti registrati al 31 dicembre dell’anno precedente. Questo conteggio include tutti i lavoratori subordinati con contratto regolare, indipendentemente dalla loro ubicazione. Le informazioni sul numero dei dipendenti vengono fornite dal Registro delle Imprese e si riferiscono all’intera azienda, non alla singola unità locale.
Nel caso in cui i dati non siano aggiornati, l’azienda può rettificarli al momento dell’iscrizione o durante il pagamento del contributo annuale.
Procedura di iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata dal rappresentante legale dell’azienda utilizzando il proprio SPID. Solo successivamente, il legale rappresentante potrà abilitare altre persone, definite “incaricati“, che potranno accedere al sistema per completare l’iscrizione e gestire i registri di carico e scarico o i formulari di identificazione dei rifiuti.
Gli incaricati devono anch’essi utilizzare strumenti di identità digitale per accedere al sistema, e possono essere persone interne o esterne all’azienda, anche se non titolari di rappresentanza legale.
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Costi dell’iscrizione al RENTRI
Secondo l’Art. 14 del D.M. 59/23, la copertura degli oneri del RENTRI è assicurata tramite il pagamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria.
Il contributo annuale per il primo anno è versato al momento dell’iscrizione, mentre per gli anni successivi è versato entro il 30 aprile di ogni anno. Ogni variazione all’iscrizione comporta il pagamento del diritto di segreteria.
Trasmissione dei dati al RENTRI
Una volta iscritti, gli operatori dovranno trasmettere i dati relativi ai registri di carico e scarico. La trasmissione dei dati deve avvenire con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro. Esistono due modalità principali per la trasmissione dei dati:
- Interoperabilità: Tramite collegamento diretto tra il sistema gestionale dell’azienda e il RENTRI.
- Servizi di supporto RENTRI: Utilizzando i servizi messi a disposizione direttamente dal sistema.
Nel caso in cui la trasmissione venga effettuata da un delegato dell’azienda, il termine per l’invio dei dati è esteso fino alla fine del secondo mese successivo all’annotazione sul registro. Ad esempio: se un’annotazione viene fatta il 7 aprile, i dati dovranno essere inviati al RENTRI entro il 31 maggio.
Conclusione
L’iscrizione al RENTRI rappresenta un passaggio fondamentale per le aziende italiane nella gestione sostenibile dei rifiuti. Con l’introduzione del sistema digitale, le imprese potranno beneficiare di una maggiore trasparenza, efficienza e tracciabilità, garantendo al tempo stesso la conformità alle normative ambientali. L’adozione volontaria del formato digitale, prima dell’obbligo, è una scelta strategica per evitare cambiamenti bruschi e facilitare la transizione verso una gestione dei rifiuti sempre più digitale e controllata.
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