Deposito temporaneo rifiuti | Regole, recipienti, etichette e sanzioni

I responsabili del deposito temporaneo di rifiuti sono tenuti al rispetto delle regole imposte dalla legge; la violazione di tali norme comporta sanzioni amministrative e penali

A livello normativo troviamo la definizione di deposito temporaneo all’articolo 183 lett. bb del decreto legislativo 152/2006. Il decreto definisce il deposito temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti […]“. Come luogo di produzione è da intendersi l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione di rifiuti.

Più di recente il decreto legislativo 116/2020 ha modificato la definizione di deposito temporaneo contenuta nell’articolo di cui sopra; inoltre ha inserito una nuova disposizione dedicata all’istituto in esame all’art. 185 bis. La nuova formulazione dell’articolo 183 lett. bb definisce “deposito temporaneo prima della raccolta” il “raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento […]

La differenza sostanziale sta nel fatto che con la nuova formulazione il deposito è inteso come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto in un impianto di recupero e/o smaltimento (e non più impianto di “trattamento“).

Attualmente l’articolo 183 lett. bb fornisce la definizione di deposito temporaneo, mentre la sua regolamentazione è disciplinata dall’art. 185 bis.

Condizioni da rispettare

Il deposito deve rispettare alcune condizioni sancite dal decreto legislativo 152/2006. Vediamole di seguito:

  • I rifiuti che contengono inquinanti organici persistenti (disciplinati dal Regolamento CE 850/2004)  vanno depositati nel luogo in cui sono prodotti, rispettando le norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose.
  • Il deposito è preliminare alla raccolta e all’avvio dei rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento. Può avvenire secondo modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti. Il produttore può scegliere una cadenza trimestrale laddove il quantitativo di rifiuti nel deposito raggiunga 30 metri cubi complessivi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). Se il quantitativo dei rifiuti non supera tale limite entro l’anno il deposito non può comunque avere una durata superiore a un anno.
  • Il deposito temporaneo deve avvenire esclusivamente per categorie omogenee di rifiuti. Ovviamente nel rispetto delle relative norme tecniche; per i rifiuti pericolosi è fondamentale rispettare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
  • Infine il deposito deve avvenire rispettando le norme che riguardano l’imballaggio e l’etichettatura.

Limiti del deposito temporaneo (temporale e volumetrico)

Al paragrafo precedente si è fatto riferimento al principio per cui il produttore di rifiuti può scegliere se inviare i rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, oppure farlo al raggiungimento dei 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). È quindi lo stesso produttore ad avere facoltà di scelta sulla modalità da adottare. Potrà quindi scegliere tra il criterio temporale o volumetrico.

Di norma tale scelta è condizionata alla natura dei rifiuti prodotti, nonché alle dimensioni dello spazio che il produttore ha a disposizione per il deposito.

Anche la normativa e la giurisprudenza non si esprimono in maniera esplicita su tale argomento. In mancanza di una disciplina univoca, viene di fatto consentita in maniera tacita l’adozione di modalità differenti di gestione del deposito temporaneo.

Ad ogni modo è sempre consigliabile indicare la modalità scelta sul registro di carico e scarico nello spazio denominato “annotazioni“. Al momento della registrazione dell’operazione di carico va quindi indicata l’opzione scelta tra criterio temporale o volumetrico per ogni singolo codice CER.

Autorizzazione non richiesta

Il deposito temporaneo di rifiuti presso il luogo in cui sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione, a differenza di quanto avviene con il deposito preliminare e la messa in riserva. Ovviamente tale principio è valido a condizione che si rispettino i limiti quantitativi o temporali di cui al decreto legislativo 152/2006.

Pur non essendoci l’applicazione delle norme in materia di autorizzazione va tenuto presente che permane l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e il divieto di miscelazione. La violazione di una sola di queste condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la gestione non autorizzata e per l’abbandono di rifiuti (si rientra nell’ipotesi del deposito incontrollato).

Classificazione dei rifiuti

La classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore stesso, il quale assegna a ogni rifiuto il codice CER corrispondente.
La classificazione dei codici CER è basata su un metodo che tiene conto di tre elementi differenti:

  1. la tipologia merceologica del prodotto;
  2. il processo che ha generato il rifiuto;
  3. il contenuto di sostanze pericolose all’interno del rifiuto.

Il codice CER (acronimo che sta ad indicare “Codice Europeo Rifiuti“) è una sequenza numerica composta da sei cifre. La prima coppia di numeri definisce provenienza del rifiuto, la seconda il processo e l’attività che l’ha generato, la terza stabilisce il tipo di rifiuto generato.

I codici CER possono definire sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi. Il codice CER che identifica un rifiuto pericoloso è sempre seguito dal simbolo asterisco “*”.

La classificazione definita nel dettaglio la troviamo all’articolo 184 del decreto legislativo 152/2006.

Divieto di miscelazione

L’articolo 187 del decreto legislativo 152/2006 fa espresso divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità. Inoltre vieta anche la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
Tale regola è fondamentale per non impedire il recupero dei rifiuti, ma anche per evitare la diluizione delle sostanze pericolose all’interno dei rifiuti (ciò porterebbe a una declassificazione del rifiuto stesso).

Recipienti e bacini di contenimento

I recipienti (che siano essi mobili o fissi) utilizzati in un deposito temporaneo per il contenimento di rifiuti nocivi e tossici, devono possedere requisiti di resistenza determinati in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alla pericolosità dei rifiuti in essi contenuti.
Esistono diverse tipologie di recipienti:

  • Contenitori IBC/GIR
  • Fusti con coperchio
  • Big Bag
  • Cassoni per accumulatori
  • Taniche
  • Contenitori per l’olio usato
  • Contenitori per rifiuti sanitari

Vasche e bacini di contenimento invece vengono posizionate al di sotto dei recipienti e hanno lo scopo di raccogliere, in maniera temporanea, i liquidi provenienti dagli sversamenti e dalle fuoriuscite di fusti e contenitori.

Il materiale di cui sono composti dipende dalle caratteristiche del liquido da contenere. Esistono infatti bacini in PVC, PE, in metallo o in calcestruzzo.

Dimensioni e capacità dei bacini di contenimento varia a seconda della quantità e della tipologia di liquido presente.

Etichettatura

Ogni contenitore presente nel deposito temporaneo deve essere provvisto di etichetta. L’etichettatura è fondamentale affinché si conosca la natura e la pericolosità dei rifiuti. Le etichette devono essere ben visibili.

Di norma le etichette sono contrassegnate da un quadrato giallo con una lettera “R” nera all’interno. Inoltre devono riportare: il nome del rifiuto, il codice CER a esso correlato, la classe di pericolo HP e i pittogrammi che indicano graficamente la pericolosità del rifiuto.

L’assenza delle etichette sui contenitori comporta l’emanazione di pesanti sanzioni da parte dell’autorità competente.

Organizzazione area di deposito temporaneo

Come abbiamo visto l’area di deposito si trova all’interno del luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Tale area deve essere organizzata in modo tale da garantire l’integrità e il corretto mantenimento dei rifiuti.

Se per esempio il deposito si trova all’esterno è fondamentale proteggere i recipienti con apposite tettoie. Questo accorgimento è utile per evitare un irraggiamento diretto dei contenitore da parte del sole; ciò potrebbe creare surriscaldamento dei rifiuti o formazione di prodotti gassosi. Sempre nel caso di un deposito esterno una tettoia è fondamentale anche per evitare l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle normative stabilite in materia di deposito temporaneo comporta il realizzarsi della fattispecie di “gestione non autorizzata di rifiuti” disciplinata dall’articolo 256 del decreto legislativo 152/2006.

Secondo la giurisprudenza, laddove nel deposito manchi anche solo una delle prescrizioni sancite dal decreto legislativo 152/2006, il deposito deve essere considerato deposito preliminare se il collocamento di rifiuti è prodromico a un’operazione di smaltimento. Rientriamo invece nell’ipotesi di messa in riserva se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero. Si parla invece di deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati a operazioni di recupero o smaltimento (riferimento alla sentenza numero 49911 del 30 dicembre 2009, Cassazione Penale).

Laddove si verifichi la condizione di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti la condotta sarà sanzionata come illecito amministrativo se compiuta da privato. La sanzione amministrativa va dai 300 ai 3.000 euro e viene raddoppiata quando riguarda rifiuti pericolosi.

Quando invece il deposito incontrollato o l’abbandono avviene ad opera di un titolare di impresa o un responsabile di Ente, la sanzione corrisponde all’arresto da tre mesi a un anno più un ammenda dai 2.600 ai 26.000 euro per i rifiuti non pericolosi. Se invece si tratta di rifiuti pericolosi la multa è la medesima, ma l’arresto va da sei mesi a due anni.

Per chi è proprietario di un’azienda produttrice di rifiuti è fondamentale curare il deposito temporaneo in maniera impeccabile, onde evitare di incorrere nelle sanzioni sopracitate.

È sempre bene rivolgersi a professionisti del settore in grado di fornire consulenze sulla gestione dei rifiuti al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

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Articolo redatto da Paolo Alpa