L’Albo Nazionale Gestori Ambientali serve per identificare i soggetti con le caratteristiche idonee per effettuare attività di raccolta e trasporto rifiuti, o identificare coloro che svolgono attività di smaltimento o recupero rifiuti per conto terzi
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali viene istituito dal decreto legislativo 152 del 2006, andando a sostituire l’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, disciplinato invece dal decreto legislativo 22/97.
L’Albo Gestori Ambientali è costituito presso il Ministero dell’ambiente. È composto da un Comitato Nazionale con sede presso suddetto Ministero e da 19 sezioni regionali con sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e da due sezioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, con sede presso le camere di commercio corrispondenti.
Comitato nazionale e sezioni regionali e provinciali sono tra loro interconnessi grazie alla rete telematica delle Camere di Commercio.
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è obbligatoria per alcune categorie di soggetti e deve essere effettuata in modalità telematica. Vediamo i dettagli nei paragrafi successivi.
Soggetti obbligati all’iscrizione
Secondo quanto disposto dall’articolo 212, comma 5 decreto legislativo 152/2006, le imprese obbligate a iscriversi all’Albo Gestori Ambientali sono quelle che svolgono le seguenti attività:
L’ art. 256 del d.lgs 152/2006 dispone che chiunque effettui le attività di cui sopra senza iscrizione e relativa autorizzazione è punito con:
- arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 a 26.000€ in presenza di rifiuti non pericolosi;
- arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000€ in presenza di rifiuti pericolosi.
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali
L’iscrizione all’albo da parte di imprese o enti avviene nella persona del titolare nell’ipotesi di un’impresa individuale, o nella persona del legale rappresentante in tutti gli altri casi.
L’iscrizione deve essere effettuata in modalità telematica presentando domanda alla sezione competente per territorio. Per l’iscrizione è previsto l’obbligo di nominare il responsabile tecnico e di presentare garanzie finanziarie.
Per alcuni soggetti può avvenire seguendo modalità di iscrizione semplificata. In questo caso non è previsto l’obbligo di presentazione di tutta la documentazione prevista per l’iscrizione ordinaria. Inoltre non è previsto l’obbligo di nominare il responsabile tecnico e di presentare garanzie finanziarie.
L’iscrizione in via ordinaria ha una durata di 5 anni, mentre in via semplificata di 10 anni.
L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali prevede il pagamento di una quota annuale da corrispondere entro il 30 aprile. In mancanza di tale pagamento seguirà la sospensione dall’albo con conseguente impossibilità per il soggetto di svolgere l’attività per cui è iscritto.
Per iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali il titolare o il legale rappresentante dell’impresa o dell’ente devono rispettare determinati requisiti e condizioni. Alcuni requisiti sono comuni a tutte le categorie, altri riguardano solo determinate tipologie di impresa. Tra questi ultimi troviamo i requisiti di capacità finanziaria, di idoneità tecnica e l’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto.
Clicca qui per leggere tutti i dettagli dei requisiti all’iscrizione sul sito ufficiale
Si è visto come la mancata iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i soggetti obbligati, comporti sanzioni penali e pecuniarie tutt’altro che irrilevanti. Al fine di evitare tali situazioni è opportuno affidarsi a consulenti e professionisti del settore.
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Articolo redatto da Paolo Alpa