Abbandono di rifiuti | Come si configura il reato e relative sanzioni

L’abbandono di rifiuti è un reato per il quale sono previste sanzioni pecuniarie e nei casi più gravi condanne penali

La disciplina del reato di abbandono di rifiuti si trova nel Testo Unico Ambientale (d. Lgs. 152/2006) e nello specifico agli articoli 192, 255 e 256.

La normativa definisce azioni e comportamenti sanzionabili, disponendo un divieto assoluto di abbandono di rifiuti, sia su suolo e sottosuolo, sia nelle acque di superficie e sotterranee. Si tratta di un divieto esteso alle aree rurali, ai centri abitati, al suolo, al sottosuolo, ma anche ai fiumi, ai mari, ai laghi e alle falde acquifere.

I trasgressori vanno incontro a sanzioni amministrative e nei casi più gravi, come per l’abbandono di rifiuti pericolosi, incorrono in sanzioni penali.

Vediamo ora i riferimenti normativi nel dettaglio.

Il reato: divieti e obblighi

L’articolo 192 definisce la fattispecie di reato in questione, stabilendo il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo. Inoltre detta gli obblighi previsti per chi viola i divieti.

Nello specifico l’articolo recita: “L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.”

Al comma 3 sono stabiliti gli obblighi per chi viola tali divieti. I trasgressori sono tenuti a “procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi…”.

Inoltre l’art. 192 esplicita che “…qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Veniamo ora alle sanzioni.

Sanzioni per l’abbandono di rifiuti

Gli articoli 255 e 256 definiscono le sanzioni previste per l’abbandono di rifiuti.

Nello specifico l’art. 255 stabilisce l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico di una persona fisica, mentre l’art. 256 dispone l’applicazione di una sanzione penale a carico di persona giuridica.

Quindi si rientra nell’ipotesi della sanzione amministrativa quando il responsabile è un soggetto privato e il materiale abbandonato è di natura domestica. Siamo invece nell’ipotesi di sanzione penale quando il responsabile è una persona giuridica (come aziende, imprese o enti) e se il materiale di scarto proviene da attività professionali.

Ammontare delle sanzioni

Se il reato di abbandono di rifiuti è commesso da un privato, questi incorre in un’ammenda che va dai 300 ai 3.000 euro se i rifiuti abbandonati non sono pericolosi. Se invece si tratta di rifiuti pericolosi l’ammenda può raddoppiare.

Nell’ipotesi in cui il trasgressore sia una persona giuridica, questi è soggetto a denuncia penale che prevede l’arresto da 3 mesi a 1 anno e un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro nel caso dell’abbandono di rifiuti non pericolosi. Se si tratta invece di rifiuti pericolosi l’ammenda rimane la medesima, ma l’arresto va dai 6 mesi ai 2 anni.

Ad ogni modo, come già visto all’articolo 192, i trasgressori sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi e a sostenere le spese per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

 

Dall’analisi della tematica appare subito chiaro quanto l’abbandono di rifiuti sia un argomento delicato per le aziende produttrici. Una gestione disattenta ed errata può comportare sanzioni penali rilevanti accompagnate da ammende dispendiose. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a un consulente esperto in grado di guidare l’azienda a una corretta gestione dei rifiuti.

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Articolo redatto da Paolo Alpa