La messa in riserva è la fase dello stoccaggio in cui i rifiuti sono in attesa di un’operazione di recupero
La messa in riserva è un’operazione correlata allo stoccaggio di rifiuti avviati a recupero. Tale operazione è definita dal decreto legislativo 152/2006, al punto R13 dell’Allegato C, Parte IV: “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12” (vedi paragrafo successivo).
Il concetto di stoccaggio (così come definito all’art. 183 lettera aa) del d. lgs. 152/2006), oltre a comprendere le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare, riguarda anche le attività di recupero che consistono nelle operazioni di messa in riserva dei rifiuti.
Le operazioni di stoccaggio di rifiuti destinati a operazioni di recupero possono essere soggette a:
- procedure semplificate di recupero (di cui all’art. 216 d. lgs. 152/2006): la procedura semplificata di operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi può avvenire solo presso l’impianto in cui hanno luogo le operazioni di riciclaggio e di recupero (di cui ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C – vedi di seguito).
- procedura ordinaria di autorizzazione: si tratta delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi effettuate presso il luogo in cui i rifiuti sono prodotti o presso i centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio o di recupero.
Si precisa che le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, possono essere effettuate in procedura semplificata anche in quei centri di messa in riserva che non sono non localizzati presso gli impianti di riciclaggio e recupero.
Va però precisato che in questo caso è necessario stabilire le caratteristiche impiantistiche di tali centri, le modalità in cui avviene lo stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero.
Operazioni di recupero
Parlando di messa in riserva pare subito evidente la correlazione con il concetto di recupero. Ma che cosa si intende con la parola “recupero”?
Il d. lgs. 152/2006, all’art. 183, comma 1 lettera t), considera recupero “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.“
L’allegato C, alla parte IV del d. lgs. 152/2006, riporta un elenco di operazioni di recupero. Tra queste viene inserita l’attività R13, cosiddetta “messa in riserva”, ed è intesa come attività preliminare alle operazioni di recupero da R1 a R12.
Di seguito l’elenco sopracitato:
- R1 – Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
- R2 – Rigenerazione/recupero di solventi.
- R3 – Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
- R4 – Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici.
- R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
- R6 – Rigenerazione degli acidi o delle basi.
- R7 – Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti.
- R8 – Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
- R9 – Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
- R10 – Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.
- R11 – Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.
- R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.
- R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Nota bene: l’allegato specifica che, ai sensi dell’articolo 2, “i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.“
Messa in riserva e deposito preliminare: differenze
La distinzione tra i due concetti si ricava dall’art. 183, d. lgs. 152/2006, lettera aa). Detto articolo disciplina lo stoccaggio e lo definisce come: “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti […], nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei rifiuti […]“.
Tale definizione chiarisce quanto già affermato: la messa in riserva è finalizzata a un’operazione di “recupero” dei rifiuti. Al contrario si parla di deposito preliminare quando il collocamento dei rifiuti precede un’operazione di “smaltimento“.
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Articolo redatto da Paolo Alpa